Per la Corte di Cassazione la mancata esibizione del permesso di soggiorno da parte di stranieri irregolari non costituisce reato ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.lgs. n. 286/98. Con sentenza emessa il 24 marzo 2010, il Gup del Tribunale di Pordenone dichiarava il non luogo a procedere, perché il fatto non è previsto della legge come reato, nei confronti di imputato del reato previsto e punito dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 286/98, ovvero per non avere lo stesso esibito al personale della locale Questura, senza giustificato motivo, alcun documento d'identificazione o di soggiorno. Nello specifico, l’imputato, nel corso di un intervento effettuato da personale di pubblica sicurezza presso un locale pubblico, aveva omesso, a richiesta degli agenti, di esibire qualsiasi documento; era stato poi accompagnato e identificato con riscontro fotosegnaletico presso gli uffici della Questura ove si accertava che lo stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento d'Identificazione. A motivazione della decisione, il giudice di merito ha osservato che la norma incriminatrice impone l'esibizione del documenti attestanti la regolarità del soggiorno soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, in quanto lo straniero irregolarmente presente sul territorio non può esserne in possesso e quindi esibirlo. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, denunciando l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in, relazione alla norma incriminatrice, affermandone l’applicazione anche nei confronti dello straniero in posizione irregolare. Con sentenza del 27 aprile 2011, n. 16453, il Collegio rimettente ha rigettato il ricorso precisando che la condotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all'art. 6 in forza dei principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall'interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente soggiornante.