Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
sabato, 13 dicembre 2025
La risposta 310/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche quando lo stesso soggetto gestisce sia il ciclo integrato dei rifiuti urbani sia l’accertamento e la riscossione della TARI, le due attività restano distinte ai fini IVA. L’aliquota ridotta del 10% (Tabella A, n. 127-sexiesdecies DPR 633/1972) si applica solo alle prestazioni tecniche di gestione rifiuti in senso ambientale: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio e deposito temporaneo secondo il D.Lgs. 152/2006. La gestione TARI è invece un servizio amministrativo-tributario e sconta l’IVA ordinaria. Se Comune e gestore fatturano un corrispettivo unico e indistinto per entrambe le componenti, prevale l’aliquota più elevata sull’intero importo. L’Agenzia nega anche l’accessorietà ex art. 12: la riscossione non è funzionalmente necessaria alla raccolta. Implicazione pratica: spacchettare contratto, costi e fatture, ripensando i corrispettivi per evitare perdite del 10% e future contestazioni. Per i commercialisti significa affiancare alla logica ARERA una lettura fiscale autonoma e documentata sempre.
Non ci sono risultati.
Suggerimenti:
– verificate di aver digitato correttamente le parole nel campo di ricerca testuale;
– aggiungete parole più specifiche o sinonimi nel campo di ricerca testuale;
– provate a ridurre i parametri di ricerca.