Ore 18:00 - Fondo di garanzia. Le spettanze del lavoratore maturano al lordo
La Corte di cassazione (Sez. IV – Lavoro, ord. n. 8517/2023) ha affermato che, in tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di Garanzia dell'I.N.P.S., anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del Datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e l'I.N.P.S., nel liquidare la propria obbligazione, deve operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'Erario.
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