Ore 18:00 - Processo tributario. Legittimazione processuale suppletiva del fallito
Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione (Sent. n. 11287 del 28/04/2023), decidendo su questione di particolare importanza, hanno stabilito che, in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 L. fall., a condizione che il Curatore si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L’insussistenza di uno stato d’inerzia del Curatore, così inteso, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo.
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