sabato, 13 dicembre 2025

12 dicembre 2025

Ore 19:22 - Appello tributario: basta riproporre i motivi di primo grado per soddisfare l’onere di specificità

sentenza

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 32388 del 12 dicembre 2025, ha chiarito il significato dell’onere di specificità dei motivi di appello nel contenzioso tributario ex art. 53 del D.lgs. 546/1992. La vicenda riguardava un accertamento IRPEF fondato sul redditometro, annullato in primo grado dalla CTP di Cosenza. L’appello dell’Agenzia delle Entrate era stato dichiarato inammissibile dalla CTR di Catanzaro per presunta genericità dei motivi. La Cassazione ha invece affermato che la semplice riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado è sufficiente, purché esse siano contrapposte alla decisione impugnata. Non è richiesta una confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza né la formulazione di nuovi motivi. È sufficiente che, dall’atto di appello considerato nel suo complesso, emerga in modo chiaro, anche implicitamente, il dissenso rispetto alla decisione di primo grado. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.

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