La Centrale Rischi è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia per fini di interesse pubblico, nel quale vengono registrate le informazioni trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari, relative ai crediti concessi ai rispettivi clienti.
La Centrale Rischi non è l’unico archivio dei rapporti creditizi, ad essa, infatti, si affiancano diversi sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati, ai quali gli intermediari partecipano volontariamente; questi ultimi sono sottratti al controllo della Banca d’Italia e sono disciplinati da codici deontologici pubblicati sul portale online del Garante della privacy.
I dati raccolti nella Centrale Rischi rappresentano la storia creditizia di un soggetto e consentono alle banche ed agli intermediari finanziari di valutare il merito del credito e quindi la capacità di rimborsare il finanziamento richiesto, in questo senso la Centrale Rischi consente di comporre l’asimmetria informativa che grava sulle banche e sugli intermediari finanziari nel momento in cui vengono richiesti di concedere un credito ad un proprio cliente.
Per quanto appena affermato la Centrale Rischi non è solo una black list di cattivi pagatori, ma raccoglie anche informazioni positive, pertanto nella Centrale Rischi risulta l’indebitamento complessivo nei confronti del sistema bancario, le eventuali posizioni di sofferenza ma anche i debiti in regolare ammortamento, quelli regolarmente saldati e le garanzie prestate.
Invero i dati contenuti nella Centrale Rischi sono solo uno degli elementi considerati dalle banche per valutare il merito creditizio dei propri clienti, infatti non vi sono automatismi tra i dati contenuti nella Centrale Rischi e la decisione di concedere o negare un finanziamento.
D’altra parte, invece, la Centrale Rischi non attesta né certifica la complessiva esposizione debitoria di un soggetto, ciò poiché alcuni intermediari non sono obbligati alla trasmissione delle segnalazioni e, inoltre, perché non sono soggette a segnalazioni le operazioni sotto la soglia di censimento che consiste: in un debito complessivo di almeno 30.000 euro e, per quanto riguarda le sofferenze, in un omesso pagamento pari, almeno, a 250,00 euro.
Nella Centrale Rischi rimane traccia dei finanziamenti e delle garanzie prestate anche dopo l’estinzione regolare del debito, tuttavia gli intermediari finanziari possono accedere solamente alle informazioni degli ultimi tre anni.
Le iscrizioni pregiudizievoli - Nonostante la Centrale Rischi accolga sia le notizie positive sia quelle negative - c.d. sofferenze - sono queste ultime a preoccupare maggiormente le imprese e i debitori privati, anche perché l’iscrizione in Centrale Rischi delle sofferenze avviene al superamento della risibile soglia di euro 250,00.
La valutazione di sofferenza è effettuata dalle banche e dagli intermediari finanziari e consiste in un giudizio di insolvenza del cliente, vale a dire in un giudizio dal quale emerga l’incapacità cronica del debitore di adempiere la propria obbligazione; detto giudizio presuppone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del debitore e non può, per contro, essere basata solo su singoli eventi come, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito. Proprio perché la valutazione di insolvenza è collegata ad una incapacità definitiva di adempiere l’obbligazione, l’iscrizione nella Centrale Rischi come sofferenza non può conseguire automaticamente ad un solo ritardo nel pagamento del debito.
Infine deve essere precisato che la valutazione di sofferenza ai fini dell’iscrizione nella Centrale Rischi è indipendente da un eventuale accertamento giudiziario dell’insolvenza.
Nella Centrale Rischi vengono inoltre segnalati gli inadempimenti persistenti, cioè i finanziamenti le cui rate sono scadute e non sono state pagate da oltre 90 giorni, ovvero quelli nei quali il debitore ha utilizzato un importo superiore a quanto accordato per un periodo superiore a 90 giorni.
I debitori hanno diritto ad essere informati quando l’intermediario segnala il debito a sofferenza per la prima volta, inoltre il cliente consumatore finale, cioè che abbia contratto un debito estraneo all’attività d’impresa o professionale, ha diritto a ricevere un preavviso prima che l’intermediario comunichi, per la prima volta, la posizione a sofferenza o altra informazione negativa; sempre il cliente consumatore finale ha diritto ad essere informato qualora il rifiuto di un finanziamento sia conseguenza di informazioni negative iscritte nella Centrale Rischi o in altre banche dati di natura privata.
Iscrizione nella Centrale Rischi e provvedimenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19- Ai fini di contrastare gli effetti negativi della diffusione del contagio da Covid-19 e dei relativi provvedimenti di contrasto, l’articolo 56, co. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 c.d. “Cura Italia” (conv. in
Legge 24 aprile 2020, n. 27), ha previsto a favore delle imprese tre diverse misure di sostegno alla liquidità, mediante le quali vengono sospese le revoche degli affidamenti, prorogate le scadenze dei prestiti a rimborso non rateale e sospeso il pagamento dei mutui e dei finanziamenti a rimborso rateale.
In particolare l’articolo 56, comma 2, lett. c) del Decreto Cura Italia ha concesso alle imprese la facoltà di chiedere la sospensione delle rate relative a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale nonché dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020 fino alla predetta data del 30 settembre.
Il beneficio della sospensione è concesso ai soli clienti che, alla data della richiesta, non avevano segnalazioni di inadempimenti delle obbligazioni relative ai prestiti ricevuti, ne consegue che detti clienti non potranno subire segnalazioni a sofferenza dal momento in cui la sospensione è accordata.
La suddetta sospensione, inoltre, ha determinato l’inesigibilità temporanea dei relativi crediti, sia per quanto riguarda la quota capitale sia per la quota interessi. Pertanto, ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, la Banca d’Italia ha precisato che per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere (alla data in cui la sospensione è accordata) ai fini della valorizzazione del c.d. stato del rapporto. In altri termini le banche e gli altri intermediari non dovranno segnalare i ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria anzidetta, proprio perché le rate sono sospese.
Iscrizione illegittima, verifica dei dati e tutela del debitore - Poiché la Centrale Rischi è gestita dalla Banca d’Italia per fini di interesse pubblico e, in particolare, per garantire la sana e prudente gestione delle banche e degli intermediari finanziari, nonché la stabilità e l’efficienza complessive del sistema finanziario, la raccolta dei dati non richiede il consenso dell’interessato.
Tuttavia gli interessati, vale a dire i soggetti segnalati, hanno diritto di verificare la correttezza delle iscrizioni e la correzione delle iscrizioni errate.
Ogni soggetto può accedere ai propri dati mediante una procedura online direttamente tramite identità digitale (SPID) o carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero, in mancanza, inviando il modulo di accesso all’indirizzo pec dedicato.
La correzione delle segnalazioni irregolari e la cancellazione di quelle illegittime può essere chiesta direttamente all’intermediario che ha effettuato la segnalazione, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.
In caso di inerzia dell’intermediario o di risposta insoddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) direttamente sul portale online dell’Arbitro e senza che sia richiesta l’assistenza di un avvocato. Inoltre il cliente può segnalare il comportamento illegittimo dell’intermediario tramite un esposto alla Banca d’Italia, tuttavia, quest’ultima, non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti tra l’intermediario ed il cliente.