È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 58 del 09-03-2021) il decreto 18 dicembre 2020 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) che definisce termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse per investimenti per la infrastrutturazione di sedi e laboratori degli Istituti tecnici superiori (previste dall'articolo 1,
comma 412, della Legge n. 160/2019) coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0.
Tale provvedimento si pone l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.
Ricordiamo, anzitutto, che di tali agevolazioni possono beneficiare gli Istituti tecnici superiori (I.T.S. - si tratta delle Fondazioni di cui al Capo II del
DPCM 25 gennaio 2008) che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita;
- b) avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0 come documentato in Banca dati nazionale I.T.S. INDIRE, di cui all'articolo 13 del DPCM del 25 gennaio 2008;
- c) aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la metà dei percorsi valutati come rilevato negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale I.T.S. INDIRE-MI di cui all'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, regioni ed enti locali;
- d) aver ricevuto la premialità in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio e valutazione INDIRE-MI di cui alla lett. sub c);
- e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione.
Spese ammissibili - Ai citati I.T.S. può essere concessa un'agevolazione nella forma di contributo diretto alla spesa, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili. Queste ultime si riferiscono ad investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 iscritti nell'attivo di bilancio, assunti per l'importo risultante dai relativi documenti di acquisto per un ammontare complessivo non inferiore a 400.000 euro, relativi a:
- beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche coerenti all'uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0;
- macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) necessari per l'attivazione di corsi che utilizzano le tecnologie abilitanti svolti in modalità distance learning.
Sono, altresì, ammissibili, in misura pari al 10 per cento del costo dei beni di cui alle suindicate lett. a) e b), le altre spese quali oneri accessori, opere murarie o altre spese generali strettamente pertinenti all'esecuzione del progetto.
Presentazione delle domande di agevolazione– L’articolo 6 del decreto attuativo in commento stabilisce che, le istanze di accesso all'agevolazione (corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti precedentemente indicati e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese) devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del MISE
(www.mise.gov.it).
I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini (iniziale e finale) di presentazione della medesima istanza, le modalità di concessione del contributo e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, saranno definiti con un successivo provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MISE e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione (MI).
Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, si procederà alla verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, nonché dell'ammissibilità delle spese esposte in domanda.
Successivamente, con provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del MISE e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MI, sarà determinato l'importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun I.T.S. beneficiario.
Erogazione, controlli e revoca- L'erogazione del contributo è effettuata dal MI in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione dei beni elencati in precedenza e secondo le disposizioni operative che saranno fissate con il provvedimento a firma congiunta citato in precedenza.
Infine, sono disciplinati i controlli e le ispezioni che, in ogni fase del procedimento, il MISE e il MI possono effettuare, nonché l’eventuale revoca (totale o parziale) delle agevolazioni che avviene qualora ricorrano determinate condizioni indicate nel dettaglio all’articolo 9 del decreto in commento.