30 ottobre 2018

La pace fiscale per le adesioni sottoscritte

A cura di Gianfranco Antico

Come avevamo anticipato nel nostro editoriale del 20 ottobre, la versione definitiva del D.L. Fiscale – n. 119 del 23 ottobre 2018 - pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, ed entrato in vigore il successivo 24 ottobre, all’art. 2, comma 3, prevede una particolare vantaggio sanzionatorio per gli accertamenti con adesione di cui agli artt. 2 e 3, del D.lgs. n. 218/97, sottoscritti entro il 24 ottobre p.v.

Detti atti possono essere perfezionati, ai sensi dell’art. 9 del medesimo D.lgs. n. 218/97, con il pagamento, entro il termine di 20 giorni previsto dall’art. 8, del D.lgs. n. 218/97, delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Il superamento delle regole ordinarie
L’attuale dettato normativo, uscito fuori dal D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, supera, di fatto, temporaneamente, le regole ordinariamente previste.
Infatti, come è noto, ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto, di cui all’art. 7, del medesimo D.lgs. n. 218/97, in unica soluzione ovvero a rate (se le somme dovute superano i 50 mila euro, il numero massimo di rate è di 16, mentre per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia il numero di rate è pari ad 8). Dette somme possono essere comunque pagate a mezzo compensazioni.

Le adesioni già sottoscritte al 24 ottobre
La corsa alle adesioni di cui dicevamo nel corso del nostro precedente editoriale è comunque finita. Infatti, il comma 3, dell’art. 2, del D.L. n. 119/2018 fa salve sole le adesioni sottoscritte entro il 24 ottobre 2018, cioè entro la data di entrata in vigore del Decreto Legge.
La norma così si esprime: “Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori”.

In pratica, le adesioni perfezionate prima del 24 ottobre, cioè quelle per le quali il contribuente abbia provveduto al versamento in unica soluzione ovvero della prima rata, sono fuori dal vantaggio sanzionatorio, e il contribuente dovrà proseguire l’ordinario pagamento rateizzato.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, commi 2, 3, 4 del D.lgs. n. 218/97, in tema di rateizzazione, con un massimo tuttavia di 20 rate trimestrali di pari importo.

Pur potendo pagare a rate - addirittura in misura superiore a quelle previste dall’ordinaria formulazione del D.lgs. n. 218/97 e indipendentemente dall’importo da corrispondere -, il contribuente non potrà però compensare tali somme con eventuali crediti.
Resta fermo che qualora non intenda il contribuente usufruire di tale norma – perché non è grado di pagare cash – potrà comunque definire l’atto di adesione con le regole ordinarie (ma con sanzioni e interessi). E naturalmente, in questo caso, va rispettato il termine dei 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’atto.

Dovrebbe trovare applicazione – per il rinvio operato all’art. 8, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 218/97 - l’art.15-ter del D.P.R. n. 602/73, norma che ha disciplinato il cd. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione. Il comma 2, dell’art. 15-ter, del D.lgs. n. 218/97, richiama infatti le rateazioni di cui all’art. 8, del D.lgs. n. 218/97: con riguardo alla tempestività del versamento, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata o il pagamento delle somme dovute in unica soluzione è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento; in ordine all'entità del versamento, si configura un'ipotesi di lieve inadempimento qualora il contribuente effettui il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10 mila euro. La medesima disciplina si applica anche nell'ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
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