Il D.L. 119/2018, articolo 14, ai fini di tutelare il diritto alla detrazione dell’imposta, potenzialmente danneggiato dai tempi tecnici connessi al meccanismo proprio della fatturazione elettronica, prevede che il diritto stesso possa essere esercitato relativamente al periodo di effettuazione dell’operazione, con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).
Questa disposizione si traduce in una nuova modalità di contabilizzazione dei documenti di acquisto, con conseguente riflessi sui registri contabili e sulla liquidazione IVA.
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Registri IVA e tempistiche detrazione (420 kB)
Registri IVA e tempistiche detrazione - Fiscal News n. 82 - 2019
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