13 dicembre 2019

Effetti della conciliazione non perfezionata

Focus n. 31 - 2019

La conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, ed in particolare non ha la natura di novazione, ma ha natura di fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata. Solo nel
momento in cui la conciliazione si perfeziona, con il pagamento, entro 20 giorni, della prima o unica rata, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce
la cessazione della materia del contendere. In ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie estintiva, la pronuncia che, errando, abbia comunque dichiarato l'estinzione del processo per
cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, il quale non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione che è sostanzialmente inesistente. In tal caso, il giudice di appello
deve quindi procedere all'esame nel merito del rapporto controverso, avendo l'Amministrazione finanziaria interesse ad una pronuncia sulla pretesa originariamente azionata con l'avviso di accertamento.
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