19 novembre 2021
19 novembre 2021

Ore 08:30 - In seguito alle modifiche normative vi sarà una nuova lavorazione delle pratiche per malattia del 2021

L’Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso il messaggio n. 4027 è tornato sul tema dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, con riferimento alle novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge n. 146/2021.

In particolare, con l’articolo 8 citato, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”, apportando modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5), prolungando fino a tale data anche la tutela per i lavoratori fragili.

Successivamente al riepilogo normativo, per gli eventi di malattia a pagamento diretto, l’INPS ha aggiornato la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi specificati nei suesposti articoli ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti dovranno essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi e delle strutture territoriali di competenza.

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