4 novembre 2015

Riscossione:sospensione in caso di responsabilità del Commercialista

Autore: redazione fiscal focus

L’art. 6 del D.Lgs. 159/2015 prevede che la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità' giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.


Da qui si possono determinare tre differenti situazioni, ossia:


  • se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, si annulla la sanzione nei confronti del contribuente e la stessa viene irrogata a carico del professionista;ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • se il giudizio penale termina con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, il contribuente non promuove alcuna azione civile nei confronti del professionista o, laddove sia stata promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione nei confronti del contribuente;
  • se il giudizio penale si perfeziona con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere, la sospensione della riscossione rimane ancora in essere qualora, il contribuente dimostri di aver dato impulso all’azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, dandone prova all’ufficio che aveva adottato il provvedimento di estinzione. Al termine del giudizio civile, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla normativa per l’irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione opera fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile.
Comprovate difficoltà economiche – In caso di comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo e dei relativi interessi, per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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