Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’INPS, con la Circolare n. 194 del 27 novembre 2015, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al nuovo ammortizzatore sociale (NASpI) – entrato in vigore dal 1° maggio 2015 - – alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2015) e delle disposizioni riguardanti le politiche attive (D.Lgs. n. 150/2015). La prima importante conseguenza derivante dal coordinamento delle suddette norme con il decreto legislativo che disciplina la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), riguarda la durata massima concessa fino ad un massimo di 24 mesi (anziché 78 settimane come precedentemente previsto), a decorrere dal 1° gennaio 2017. Inoltre, nell’ambito di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, all’art. 21 del recente D.Lgs. n. 150/2015 (facente parte dei otto decreti delega del Jobs Act) è previsto che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL (che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016) ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.
Alla luce del suddetto disposto normativo è possibile affermare che, ad oggi, esistono due diverse modalità di presentazione della DID, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.
(prezzi IVA esclusa)