L’art. 18, D.L. 91/2014 ha riproposto una agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in determinati beni strumentali nuovi. I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (macchinari e impianti).
Il suddetto credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 senza applicazione di limiti di importo. L’utilizzo in compensazione può avvenire a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
Dunque, per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 - 31.12.2014, la prima quota del credito d’imposta potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. Infatti, il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.
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Bonus investimenti. Credito in compensazione dal 01.01 (227 kB)
Bonus investimenti. Credito in compensazione dal 01.01 - Fiscal News n. 340 - 2015
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