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In caso di mancato recapito del plico postale contenente l’avviso di accertamento il dies a quo per l’impugnazione decorre dalla data del ritiro del plico presso l’Ufficio postale solo se anteriore allo spirare del termine di dieci giorni decorrenti dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza oppure di spedizione della raccomandata contenente il medesimo avviso.
È quanto emerge dall’ordinanza 2 febbraio 2016, n. 2047, della Corte di Cassazione, in tema di notificazione effettuata per posta direttamente dall’Ufficio ex art. 14 L. 890/82.
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