Chi opera in regime forfettario o di vantaggio non espone in fattura la ritenuta d’acconto. Pertanto, il committente (sostituto d’imposta), sul compenso erogato non dovrà versare alcuna ritenuta e a tal fine, lo stesso prestatore (operante in uno dei predetti regimi agevolati) rilascia apposita dichiarazione sostitutiva ed emette fattura riportando l’apposita dicitura. Tuttavia, a volte potrebbe capitare che, nonostante la dichiarazione rilasciata, il committente comunque operi la ritenuta. È il caso ad esempio della banca/posta che opera la ritenuta dell’8% sul bonifico ricevuto dall’impresa che opera in regime di vantaggio o forfettario per il lavori di ristrutturazione o riqualificazione effettuati a favore di altro soggetto. In tale ipotesi, l’impresa può recuperare in sede di dichiarazione dei redditi la ritenuta erroneamente subita.
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Regimi agevolati. Recupero ritenute (152 kB)
Regimi agevolati. Recupero ritenute - Fiscal News n. 126 - 2016
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