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L'art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986, ricomprende tra i redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. L'art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.
L'art. 25, co. 1, D.P.R. 600/1973, prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte in ipotesi di attività occasionali.
I redditi derivanti da lavoro autonomo non esercitate abitualmente devono essere indicati nel quadro RL del modello Unico PF.
(prezzi IVA esclusa)