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L’art. 1, CO. 574 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15.000 annui.
La norma si pone parallelamente a quanto già previsto per l’apposizione del visto di conformità in materia di dichiarazione annuale IVA.
(prezzi IVA esclusa)