Diventano definitivi i nuovi termini di presentazione della dichiarazione integrativa (sia a favore sia a sfavore). Entrambe potranno essere presentate entro i termini per l’accertamento, ossia entro il 31
dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.
Cambiano anche alcune regole riguardo l’utilizzo in compensazione del maggior credito (o minor debito) d’imposta che scaturisce dall’integrativa a favore, con particolare riferimento al caso in cui l’integrativa venisse presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Altra importante novità introdotta è la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.
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Dichiarazione integrativa dopo D.L. 193 (114 kB)
Dichiarazione integrativa dopo D.L. 193 - Fiscal News n. 369 - 2016
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