2 febbraio 2012
Donazione. Imposta anche senza atto scritto
Giustizia & Sentenze N. 5-2012
Il presupposto della tassazione di un bene oggetto di donazione è dato dall’effettivo trasferimento della titolarità del bene stesso, non avendo alcuna rilevanza a riguardo l’osservanza della forma scritta ad substantiam richiesta dall’ordinamento civile. A precisarlo è stata la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile, con la sentenza numero 634 del 18 gennaio 2012.
Categorie:Imposte indirette > Successione e donazione
- Donazione. Imposta anche senza atto scritto (60 kB)
| Donazione. Imposta anche senza atto scritto - Giustizia & Sentenze N. 5-2012 | € 5,00 |
(prezzi IVA esclusa)





