L’articolo 10, comma 1, lettera a, numero 7, Dl 78/2009 (come modificato dall’articolo 3, comma 2, del Dl 50/2017) prevede che chi intende utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui deve richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (ovvero sulle istanze, in caso di credito infrannuale) dalle quali emerge il credito. In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile, è ammessa la sottoscrizione della dichiarazione (o dell’istanza) da parte dell’organo di controllo. E’ stata così, aggiornata (con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017) la versione del Modello Iva TR e le relative istruzioni (disponibili al seguente link) al fine di tener conto delle predetti novità e che sostituisce il precedente entrato in scena con provvedimento del 21 marzo 2016. La novità riguarda le richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione a partire dal credito relativo al periodo aprile/giugno 2017, per la presentazione delle quali c’è tempo fino al prossimo 31 luglio. Per il I° trimestre continuano a valere le vecchie regole.
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Modello IVA TR. Novità (427 kB)
Modello IVA TR. Novità - Fiscal News n. 285 - 2017
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