La Legge di Bilancio 2017, art. 1, commi da 17 a 23, prevede la modifica dell’art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.
La nuova contabilità semplificata rappresenta, però, un regime “improntato alla cassa” e non un regime di cassa “puro”. Ad esempio i canoni di leasing, compreso il maxi-canone, i costi del personale e gli oneri di utilità sociale sono deducibili in base al principio di competenza.
Atteso, inoltre, che la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 66 del TUIR non reca più il rinvio agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR, non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.
Infine per quanto riguarda l’Irap, il valore della produzione netta, per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale previsti dal novellato articolo 66 del TUIR ai fini dell’imposta sul reddito.
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Nuovo regime di cassa. Determinazione reddito (194 kB)
Nuovo regime di cassa. Determinazione reddito - Fiscal News n. 333 - 2017
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