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La presentazione dell'istanza di rateizzazione del debito erariale in una situazione di conclamata e irrimediabile insolvenza, caratterizzata dal calo verticale del fatturato e del decadimento in generale della gestione dell'impresa, in assenza di qualsiasi iniziativa (eventualmente la ricapitalizzazione della società) finalizzata a risollevarne le sorti, costituendo un evidente abuso dell'istituto approntato dall’ordinamento per far fronte alle crisi di impresa, non è ostativa alla configurabilità del delitto di bancarotta semplice, essendo la condotta dell'imprenditore in tale contesto connotata da colpa grave. È quanto ha recentemente affermato la Corte di Cassazione.
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