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La fattispecie di impedito controllo ex art. 2625 Cod. civ. è ravvisabile quando l'amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte a occultare i documenti richiesti, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari. Se da tale condotta deriva un danno patrimoniale per il socio, l’amministratore è punibile con la reclusione.
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