13 marzo 2024

Accertamento induttivo IRPEF

Imprenditore agricolo in possesso di beni indice di capacità contributiva non dichiarata

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Si chiede di sapere se l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto.

Risposta - La risposta è affermativa. Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e del D.M. 21 luglio 1983, l’Amministrazione delle finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari e, nella specie, nell’acquisto di beni immobili), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del comma 6 dell’art. 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate». Tale interpretazione trova riscontro nella sentenza del 5 febbraio 2024, n. 3230 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria.

Ricordano i Giudici di Piazza Cavour che al fine di determinare se il reddito imponibile di un soggetto sia o meno attendibile l’Amministrazione finanziaria, tramite i suoi organi di controllo istituzionali, si avvale di diversi metodi di accertamento che consentono di procedere alla rettifica della dichiarazione ovvero ad un accertamento d’ufficio; tali metodi di verifica, previsti dalla normativa vigente, assumono differenti denominazioni a seconda dei controlli operati dagli stessi uffici e possono, quindi, essere: analitico, induttivo, in base a parametri e studi di settore, sintetico e anche bancario. Fra questi, quello sintetico, disciplinato dall’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973 ed esperibile solo nei confronti delle persone fisiche, ai fini IRPEF, consente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di determinare succintamente il reddito complessivo del contribuente mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. In aggiunta, può essere esperita induttivamente una procedura basata su elementi indicativi di capacità contributiva mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. L’accertamento sintetico interviene pertanto solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad almeno il 20 per cento. In ogni caso, deve essere assicurata al contribuente la possibilità di difendersi con idonei elementi di prova, tali da giustificare lo scostamento predetto, e questo può avvenire sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, il quale deve essere attivato obbligatoriamente, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

In sostanza, l’accertamento sintetico, detto anche «redditometro», costituisce per l’Amministrazione finanziaria quello strumento mediante il quale i dipendenti uffici possono ricostruire la reale capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fatto noto, quale appunto la spesa sostenuta, a un fatto ignoto, cioè l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito.
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