5 settembre 2023

Azienda agricola: lavoro gratuito occasionale di parenti ed affini

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Sono il proprietario di un’impresa agricola, in alcuni periodi dell’anno utilizzo le prestazioni di alcuni miei parenti nell'azienda. Tali prestazioni possono essere svolte senza un regolare contratto di assunzione e relativa copertura previdenziale?

Risposta - Le prestazioni svolte da parenti e affini non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, bensì una prestazione che esula dal mercato del lavoro.

L’articolo 74 del Dlgs. 276/2003 (c.d. decreto Biagi) stabilisce che “con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.

Non tutti i parenti/affini possono essere coinvolti bensì solamente quelli sino al sesto grado (in origine, il rapporto di parentela/affinità era limitato al terzo grado, per essere poi incrementato sino al quarto e, da ultimo, fino al sesto).

La prestazione, oltre ai limiti soggettivi deve:
  • essere puramente occasionale o ricorrente di breve periodo. Sono escluse tutte le prestazioni che hanno carattere di abitualità o siano ripetute per lunghi intervalli nell’arco dell’anno;
  • essere prestata esclusivamente a titolo di aiuto o in adempimento di un’obbligazione morale;
  • non prevedere il pagamento di alcun compenso o corrispettivo sia in denaro che in natura.
La prestazione, da un punto di vista oggettivo, può riguardare qualsiasi attività agricola disciplinata dall’articolo 2135 c.c., non essendo più confinata entro le maglie della sola attività di raccolta.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con propria nota del 15.03.2018, n. 50 ha, peraltro, chiarito come si intendano, in via presuntiva, prestazioni gratuite occasionali:
  • quelle rese da un familiare pensionato;
  • quelle compiute da un familiare titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro;
  • quelle attuate da un congiunto nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero 720 ore all’anno.
Poiché le prestazioni compiute con i caratteri che precedono non costituiscono rapporto di lavoro, il prestatore non gode di alcuna copertura assicurativa INPS o INAIL.

Da ultimo, si ricorda che parenti sono coloro che discendono dallo stesso stipite, mentre l’affinità è il vincolo che lega un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Per computare i gradi di parentela e/o affinità si devono calcolare le generazioni, sottraendo lo stipite comune.

In questa casistica, se l’attività agricola viene svolta da tali soggetti occasionalmente, è necessario porre una particolare attenzione da parte dell’imprenditore, il quale dovrà adottare tutti gli accorgimenti utili a ridurre i rischi per i soggetti intervenuti.

Dato che tali soggetti non godono delle coperture assicurative spettanti ai lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi, è opportuno tutelarsi attraverso un’assicurazione aziendale che copra anche eventuali rischi inerenti ai soggetti che prestano gratuitamente il loro supporto.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy