25 marzo 2024

Imprese agricole: novità per i datori di lavoro

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Il nuovo Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Paino nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha introdotto, tra le varie previsioni, disposizioni di interesse anche per i datori di lavoro o sostituti di imposta. Si chiede quali siano le novità che possano interessare anche le imprese agricole.

Risposta - Confermiamo che il menzionato decreto ha introdotto una serie di misure in materia di lavoro.
  • In particolare l’articolo 29 del Decreto in commento, prevede:
  • al comma 1, un rafforzamento delle condizioni richieste al datore di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In sostanza i benefici contributivi saranno subordinati oltre che al possesso del Durc, anche all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al comma 2 in tema di appalti prevede, l’applicazione ai lavoratori dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori di un un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto; l’ estensione del regime di solidarietà tra committente ed appaltatore nell’obbligazione retributiva e contributiva anche nei casi di: ricorso da parte dell’utilizzatore alla somministrazione di prestatori di lavoro di parte di soggetti diversi da quelli autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro (Dlgs. n. 276/2003, articolo 18, comma 2); appalto e distacco privi dei requisiti;
  • al comma 3, l’aumento delle sanzioni amministrative per impiego irregolare di lavoratori subordinati (cioè senza preventiva comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro) dal 20% al 30%. Sanzioni aumentate del 20% nel caso di lavoratori minorenni, extracomunitari e percettori assegno di inclusione;
  • al comma 4 in tema di somministrazione e mercato del lavoro, una ripenalizzazione della materia e un generale aggravamento delle pene;
  • al comma 6, in materia lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI) prevede un intervento normativo finalizzato ad incentivare la regolarizzazione dei lavoratori in agricoltura e disponendo :
    • la non applicazione sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500€ in caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
    • la trasformazione del rapporto LOAGRI in ordinario rapporto subordinato a tempo determinato;
    • la trasformazione del rapporto LOAGRI in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si avrà solo nel caso di superamento del limite di durata di 45 giorni annui per singolo lavoratore.
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