16 novembre 2023

Indennità NASpI e DIS-COLL: compatibilità con le prestazioni occasionali in agricoltura

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Con il presente quesito si chiede se vi sia compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll. Con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato?

Risposta - La risposta al quesito è positiva. Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante dalle stesse.

Pertanto, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le richiamate indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.

Con la Circolare del 07-11-2023 n. 89 l’Inps ha fornito le istruzioni amministrative in materia di compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolte in corso di fruizione delle predette indennità di disoccupazione.

I tecnici di prassi ricordano che l’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ha definito le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferendo le stesse ad attività di natura stagionale di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore e ha individuato la platea dei soggetti che possono svolgere tali prestazioni agricole. In particolare, la richiamata disposizione di cui all’articolo 1, comma 344, della legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Il successivo comma 349 del medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge di Bilancio 2023, in caso di prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
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