14 luglio 2023

Maternità agricola: termini e requisiti

Autore: Marta Bregolato
Domanda -Sono assunta come bracciante a tempo determinato. Ho da poco scoperto di essere in gravidanza. Quali sono i requisiti per accedere alla maternità?

Risposta -Fatto salvo il caso in cui la dipendente sia inquadrata con una mansione impiegatizia e sia adibita quindi a mansioni non rischiose, le lavoratrici del comparto agricolo accedono alla maternità, anche anticipata.
L’attività di spostamento di carichi pesanti o l’esposizione a lavorazioni in orari e in condizioni climatiche difficili (per le alte temperature per esempio), rappresentano infatti condizioni incompatibili con lo stato di gravidanza della dipendente che mettono in pericolo la salute fisica sia della stessa dipendente sia del nascituro.

Pertanto in queste situazioni la dipendente non può e non deve continuare a lavorare.

Per completezza di informazioni si precisa che le lavorazioni intese come pericolose sono definite ed individuate all’art. 7 del T.U. sulla maternità e paternità (Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001).

Con riferimento al caso di specie, l’art. 63 al comma 2 del T.U. prevede che:

2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternità e di paternità a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate.

Come sappiamo l’astensione dal lavoro è prevista complessivamente per 5 mesi, tradizionalmente 2 prima del parto e 3 dopo il parto, eccezionalmente distribuibili anche in 1 prima del parto e 4 dopo il parto in presenza di certificazione medica che attesti l’assenza di cause ostative (oggettive con riferimento al tipo di lavoro e soggettive con riferimento allo stato di salute dalla gestante).

Come già detto qualora la dipendente sia adibita a mansioni pericolose il datore di lavoro dovrà presentare, una volta venuto a conoscenza dello stato di gravidanza a mezzo certificato medico presentato dalla stessa lavoratrice, la “richiesta di allontanamento per interdizione dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”.

La richiesta potrà essere presentata anche dalla lavoratrice stessa, in ogni caso allegando il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

Si tratta di fatto quindi del riconoscimento di un periodo di astensione obbligatoria anticipata rispetto ai periodi “normali” di astensione.

Tale richiesta consentirà anche di richiedere un prolungamento del periodo di astensione di ulteriori 4 mesi consentendo così alla lavoratrice di rimanere a casa dal lavoro fino al 7^ mese di vita del bambino.

Le prestazioni economiche saranno erogate direttamente dall’Inps, in caso di Operai a tempo determinato.

L’indennità sarà determinata sulla base della retribuzione del periodo di paga mensile antecedente all’inizio del periodo di congedo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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