17 ottobre 2023

Street food agricolo

È possibile vendere da parte di un’azienda agricola prodotti già cotti?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Si chiede se un’impresa agricola possa porre in essere un’attività di vendita – in modalità “street food” e in caso di risposta affermativa, se sia possibile vendere i prodotti già cotti.

Risposta - Grazie all’evoluzione normativa, il Legislatore ha fornito all’imprenditore agricolo la possibilità di poter sfruttare nuovi format di proposta al cliente, come, ad esempio, lo street food agricolo.

Come riportato nella Nota di indirizzo Anci del 5 marzo 2018, i prodotti oggetto di vendita diretta tramite street food agricolo o attraverso le altre forme di consumo sul posto, non hanno la possibilità di essere serviti cotti, poiché l’offerta può prevedere esclusivamente prodotti già pronti, escludendo di fatto le cotture svolte nel punto vendita.

Quanto ai prodotti che possono formare oggetto dello “street food” l’Anci chiarisce che: "in ossequio alla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 5, del Dlgs n. 228 del 2021 possono essere posti in vendita – anche in modalità “street food” – “prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.

Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita strutture mobili, i prodotti devono presentarsi “già pronti per il consumo”. Accedendo all’ interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia (ad es. Cass. sent. n. 303 del 1988 o, in termini simili, Cons. di Stato sent. n. 499 del 1998 ) si deve ritenere che prodotti già pronti per il consumo siano quelli che non necessitino di cottura sul posto per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un’attività di manipolazione nel luogo di vendita. In altri termini riscaldare, ad esempio, in un forno elettrico un prodotto alimentare pronto per il consumo è operazione compatibile con la novella normativa in commento, viceversa non lo è l’attività di manipolazione sul posto di prodotti agricoli e zootecnici tanto più se detta attività si sostanzi in una “cottura” degli stessi.

L’attività di “street food agricolo” può essere svolta congiuntamente a quella di somministrazione non assistita dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo.

Per quanto concerne l’ambito territoriale entro il quale l’imprenditore agricolo può procedere alla suddetta specifica modalità di vendita è evidente che, come espressamente previsto dalle disposizioni generali sulla vendita diretta, lo “street food” può essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l’ubicazione dell’azienda agricola di produzione.

Con riferimento all’ambito temporale lo “street food” può essere svolto nel corso di tutto l’anno non rilevando, in particolare, eventuali disposizioni afferenti alla programmazione dell’attività della rete commerciale.

Circa le attrezzature utilizzabili, si prevede l’impiego di “strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola” che deve intendersi quale possibilità per l’imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), purché idoneo dal versante igienico-sanitario alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Le predette strutture mobili devono essere “nella disponibilità dell’impresa agricola” e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell’impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato).
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