8 maggio 2024

DL Agricoltura: misure per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Autore: Luciana Giampà
Nel Consiglio dei Ministri svoltosi lunedì 6 maggio, è stato approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Dalla bozza in circolazione si evince che il decreto è formato da 12 articoli articolati in cinque Capi. Sono introdotti degli interventi urgenti per garantire l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria.

Di seguito alcuni degli interventi contenuti, al momento, nella bozza del decreto legge Agricoltura.

Direttive sugli interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura - L’articolo 1 del Capo I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati – dispone che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, rispetto all’anno precedente – previa presentazione di un’autocertificazione – che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziarie a altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

Possono beneficiare di tali misure, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto – legge, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prologati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali – L’articolo 4 determina che la violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore, titolare di uno spazio di vendita all’interno dei mercati dell’ ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana– L’articolo 2 – bis del Capo II, al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), prevede che un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate, è autorizzato a svolgere azioni di coordinamento delle misure di contenimento – previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l’utilizzo di idoneo equipaggiamento – per un periodo non superiore a 12 mesi.

Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale – L’articolo 13 del Capo V prevede che per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna termine non superiore a 48 mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti sono nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata.
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