25 gennaio 2024

No all’innalzamento del de minimis per le imprese agricole

Autore: Cinzia De Stefanis
Il de minimis delle imprese agricole rimane immutato a 200.000€. Dal 1 gennaio 2024, è entrato in vigore il regolamento Ue n. 2831/2023 che sostituisce il Reg. UE 1407/2013. Il nuovo regolamento innalza da 200.000€ a 300.000€ il limite “de minimis” entro il quale i contributi percepiti dalla stessa impresa nell’arco di tre anni, sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, comma 3 del TFUE Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le eccezioni - Il Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  • aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
    • qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    • qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  • aiuti concessi a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
  • aiuti subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.
Se un’impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività.
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