24 giugno 2023

Operative le modifiche alle norme sui rifiuti

Rimangono “rifiuti speciali” quelli prodotti da agriturismi e spacci aziendali. Abrogata la norma che li trattava rifiuti urbani

Autore: Cinzia De Stefanis
Dal 16 giugno sono entrate in vigore le modifiche alle norme sui rifiuti. Rimangono speciali i rifiuti di agriturismi e di spacci aziendali. Le aziende agrituristiche possono scegliere autonomamente il soggetto privato a cui affidare la raccolta dei propri rifiuti mantenendo comunque la facoltà, se ritenuto più conveniente e vantaggioso a livello economico o gestionale, di consegnare i propri rifiuti al servizio di raccolta comunale, previa stipula di apposita convenzione con l’ente locale o con il gestore del servizio da esso designato. E’ con il Dlgs del 23 dicembre 2022 rubricato “correttivo al recepimento pacchetto economia circolare rifiuti” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2023) che è stata cancellata la possibilità di istituire schemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) “anche su istanza di parte” (articolo 178-bis Dlgs n. 152 del 2006) e stabilito il divieto di incenerimento per rifiuti raccolti in modo differenziato.

Il nuovo provvedimento, le cui disposizioni sono entrate vigore il 16 giugno, contiene sostanziali modifiche al Dlgs n. 152 del 2006 (“Norme in materia ambientale”).

Sono stati modificati poi gli obblighi informativi dei sistemi di gestione degli imballaggi (articolo 237, Dlgs 152/2006) per spingere la promozione dell’ecodesign di prodotti che contengono materie prime critiche.

Abrogata la norma che li trattava rifiuti urbani - Scomparsa la norma presente nelle prime bozze del provvedimento che considerava i rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali come rifiuti urbani, facendoli quindi tornare nel perimetro applicativo della Tari a dispetto di quanto contenuto nel Dlgs 116/2020.

Rifiuti speciali - Ricordiamo che con l'entrata in vigore del Dlgs 116/2020 i rifiuti delle attività agrituristiche sono divenuti rifiuti speciali, non includibili nella categoria di quelli urbani, poiché la lettera b-sexies dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006 espressamente stabiliva che non sono rifiuti urbani quelli dell'agricoltura. Inoltre, anche gli allegati L-quater e L-quinquies stabiliscono che dall'elenco delle attività che possono produrre rifiuti urbani «Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile». Ne consegue che le attività agrituristiche, ma in generale tutte quelle agricole e connesse (come, ad esempio, quelle di vendita diretta dei prodotti agricoli in prevalenza derivanti dal fondo), devono gestire i propri rifiuti come speciali, non potendoli conferire al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (salvo specifiche convenzioni per servizi di raccolta di rifiuti speciali). Dovendosi accollare pertanto l'onere della loro gestione, pur beneficiando dell'esclusione dalla Tari ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013. La questione ha creato notevoli difficoltà alle attività agrituristiche che, in molti casi, data anche la tipologia dei rifiuti prodotti, ben preferiscono poter continuare a conferire i rifiuti prodotti al servizio pubblico.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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