Comunicate dall’Inps le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023. I dettagli sono contenuti nella Circolare n. 60 del 10 luglio 2023, in cui vengono altresì illustrati termini e modalità di pagamento.
Aliquota contributiva dovuta al FPLD – Anche per il 2023 continua ad applicarsi il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.lgs. n. 146/1997, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati siano elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui deve aggiungersi l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dunque, le aliquote contributive risultano così determinate:
- 20,95% a carico del concedente (esclusa la quota base pari a 0,11%);
- 8,84% a carico del concessionario.
Per un totale di 29,79%.
Riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro- Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, continuano ad applicarsi i seguenti esoneri:
- 0,43% per gli assegni familiari;
- 0,03% per la tutela della maternità;
- 0,34% per la disoccupazione.
Confermata, altresì, la riduzione di 1 punto percentuale da applicarsi sull’aliquota della disoccupazione. Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come di seguito indicato:
- 2,75% aliquota disoccupazione;
- 1% esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005.
Contributi Inail - Quanto ai contributi relativi all’assistenza infortuni sul lavoro sono da applicare le seguenti aliquote:
- 10,125% Assistenza Infortuni sul Lavoro;
- 3,1185% Addizionale Infortuni sul Lavoro.
Agevolazioni per zone tariffarie – Rimangono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie che, per il 2023, continuano ad essere quantificate nella misura del 75% per i territori montani e del 68% per i territori svantaggiati.
Nessuna agevolazione per i territori non svantaggiati per i quali si applica la contribuzione piena.
Termini e modalità di pagamento -Per il 2023, l’importo dovuto dovrà essere versato, tramite modello F24, in 4 rate alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023;
- 18 settembre 2023;
- 16 novembre 2023;
- 16 gennaio 2024.
A riguardo, si fa presente che il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, tramite il sito Inps, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.