26 gennaio 2024

Trascinamento giornate lavoratori agricoli: dichiarazione di calamità entro il 23 febbraio

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con la Circolare n. 19 del 24 gennaio 2024, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, valevoli per l’anno 2023, in relazione al beneficio previdenziale loro riconosciuto in caso di calamità, ex articolo 21, comma 6, della legge n. 223/1991, come sostituito dall’articolo 1, comma 65, della legge n. 247/2007 (c.d. trascinamento di giornate).

La suddetta disposizione, si ricorda, prevede per i lavoratori agricoli a tempo determinato, un particolare beneficio previdenziale, cosiddetto “trascinamento di giornate”, consistente nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali ex articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

Riconoscimento del beneficio - Premesso che ai fini del cosiddetto “trascinamento” è necessario che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro, l’Istituto ricorda che il beneficio è destinato ai lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno cinque giornate, presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004, e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A riguardo, si fa presente che alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti.

Istruzioni per le aziende - Le aziende interessate dovranno trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio “Aziende agricole:Dichiarazione di calamità”, reperibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Per misure emergenziali straordinarie” del sito istituzionale dell’Inps e fruibile con le consuete modalità di accesso.

Le dichiarazioni di calamità dovranno fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, così come da decreti/delibere regionali.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti sono tenuti ad inviare alle strutture Inps territorialmente competenti il modulo “SC95” “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” reperibile sul sito dell’Inps.

La trasmissione dovrà avvenire entro il 23 febbraio 2024 per consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2023.
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