L’articolo 2426 del Codice Civile prevede che, le rimanenze siano iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, ossia al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore. Con riguardo agli oneri finanziari, l’OIC 13, precisa che gli stessi sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. Con il presente documento, si vuole porre maggiore attenzione sia ai metodi di valutazione delle rimanenze, sia agli aspetti fiscali pertinenti la valutazione delle rimanenze di magazzino, con particolare riguardo agli oneri finanziari.
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Oneri finanziari. Aumento valore magazzino (138 kB)
Oneri finanziari. Aumento valore magazzino - Fiscal News n. 240 - 2017
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