22 agosto 2016

IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’- Versamento 1° rata con maggiorazione (soggetti interessati dalla proroga)

SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ed esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio)

ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICI TRIBUTO
- 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011;
- 1793 - Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Acconto prima rata - Risoluzione n. 52/E del 25/05/2012;

ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dell'1,6048% a titolo di interesse corrispettivo

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICI TRIBUTO
- 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
Per le persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2016 – e che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto con maggiorazione, scade il termine per il versamento in un’unica soluzione o come 1° rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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