SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 185/2008), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuti alla presentazione del modello Unico 2015, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.
ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO
- 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali;
- 1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività immateriali;
- 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti.
Per i soggetti Ires che pongono in essere operazioni straordinarie, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0.40%.
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