22 agosto 2016

SOCIETÀ NON OPERATIVE – Versamento 1° rata con maggiorazione (società interessate dalla proroga)

SOGGETTI INTERESSATI
Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo" (vale a dire "Società non operative " e "Società in perdita sistematica ") e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICI TRIBUTO
- 2018 - Maggiorazione IRES - ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
- 2020 - Maggiorazione IRES - SALDO - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies , D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.;
- 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali.
Scade il termine per le società di capitali e soggetti assimilati che si qualificano come società di comodo interessate dalla proroga da studi di settore per il versamento della prima o unica rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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