11 marzo 2024

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19

In Pratica n. 10 - 2024

Autore: Alessia Noviello
All’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»; b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente: «1175 -bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

Indice argomenti

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1175
  • Comma 1176
  • Nuovo comma 1175
  • Nuovo comma 1175 bis
  • Riferimenti normativi
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  • Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (264 kB)
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