Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, possono insorgere eventi che impediscano l’attività lavorativa, tra cui, il più diffuso, è la malattia.
Nel corso del periodo di malattia, evento che comporta la sospensione della prestazione di lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, per espressa previsione del codice civile.
L’art. 2110 del codice civile, infatti, dispone che, in caso di malattia (oltre che di infortunio, gravidanza o puerperio), il rapporto di lavoro viene sospeso e che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato se non sia scaduto il termine di conservazione del posto (cosiddetto periodo di comporto) appositamente previsto dalle leggi e dalla contrattazione collettiva. In altre parole, il lavoratore non può essere licenziato per il semplice fatto di essere malato.
Decorso tale periodo datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso.
Ma quali regole si applicano al periodo di comporto? Sono previsti casi di sospensione di tale periodo?
Indice argomenti
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Premessa
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Periodo di comporto
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Calcolo periodo comporto
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Sospensione periodo di comporto
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Superamento periodo comporto
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Allegato 1
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L’Esperto risponde…
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Malattia. I casi di sospensione del periodo di comporto
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