Lo sgravio per l’assunzione di donne svantaggiate non spetta per le assunzioni a chiamata di donne svantaggiate e tale rapporto contrattuale, laddove instaurato, comporta ipso factu la perdita del requisito c.d. di svantaggio da parte della lavoratrice che viene assunta a chiamata. La misura prevede, in favore del datore di lavoro che assume, la possibilità di fruire di uno sgravio nella misura del 50% per 12 o 18 mesi, a seconda che il contratto sia stipulato a tempo determinato o indeterminato., ma solo nel rispetto dei requisiti di base importi dalla norna. Vediamo quali sono le regole applicabili.
Indice argomenti
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Premessa
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Sgravio donne strutturale
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Lavoro intermittente
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Requisito di svantaggio occupazionale
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Compatibilità contratto a chiamata e svantaggio occupazionale
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Riferimenti normativi
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