26 aprile 2023

Trattamento fiscale del “Premio di Risultato” nelle società a partecipazione pubblica

ADE interpello 296/2023

Lavoro & Previdenza n. 75 - 2023

Autore: Ketti Fisichella
L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili sulla base dei criteri predefiniti, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento, come disposto dall'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Ciò premesso, di seguito si fornisce l’interpretazione dell’ADE sulla possibilità di applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati da Società a partecipazione pubblica ai propri dipendenti.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Contratti collettivi
  • Trattamento fiscale Premio di risultato Soc. Partecipata (interpello 296/2023)
  • Risposta ADE
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  • Trattamento fiscale del “Premio di Risultato” nelle società a partecipazione pubblica (610 kB)
Trattamento fiscale del “Premio di Risultato” nelle società a partecipazione pubblica - ADE interpello 296/2023
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