22 novembre 2016

Il punto sul contratto di apprendistato professionalizzante

Focus Lavoro n. 11 - 2016

Una delle sfide certamente più importanti che il Governo ha intrapreso negli ultimi anni, è di far divenire il contratto di apprendistato il principale mezzo per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Dunque, in un cotesto nel quale - nonostante gli sforzi dei precedenti governi - il Paese aveva bisogno di una spinta per rialzare le sorti dell’occupazione, specie nei più giovani, il legislatore, con non poche difficoltà, ha radicalmente riscritto la disciplina ell’apprendistato, inserendola direttamente nel “nuovo codice dei contratti” (D.Lgs. n. 81/2015). La trascrizione della normativa, precedentemente contenuta nel T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), ha portato con sé alcune novità.
Con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante (di secondo livello), ossia quello finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, le novità introdotte in realtà sono, in sostanza, esigue.
D’altronde, sarebbe stato difficile pensare di poter rivisitare nuovamente una materia che vede coinvolti Stato, Regioni, Province autonome e organizzazioni sindacali dopo gli interventi degli ultimi anni.
In tal contesto, la novità certamente più interessante riguarda il reinserimento di lavoratori attraverso la loro qualificazione o riqualificazione professionale. Rispetto al passato, infatti viene puntualizzato che il contratto da utilizzare è quello professionalizzante ed i soggetti che possono essere assunti non sono quelli iscritti nelle liste di mobilità come previsto all’art. 7 del vecchio T.U. dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) ma coloro che percepiscono un’indennità di mobilità. Inoltre vengono compresi anche coloro che percepiscono il trattamento di disoccupazione.
Conformemente al passato, nei confronti di tali soggetti non si applicano i limiti di età in quanto il requisito è esclusivamente quello della percezione della prestazione di sostegno al reddito.
Per tali lavoratori tuttavia, non si applica la possibilità di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. al termine del contratto, in quanto si rendono applicabili le normali regole in materia di licenziamenti individuali previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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