Adempimento in vista per i datori di lavoro che hanno dovuto cessare rapporti di lavoro nel corso del mese di “gennaio 2017”. Questi ultimi, infatti, dovranno corrispondere – in un’unica tranche - il c.d. “ticket licenziamento”, entro il prossimo 16 marzo (primo appuntamento 2017). Il contributo, in particolare, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. Fanno eccezione a tale regole: le dimissioni, le risoluzioni consensuali, il decesso del lavoratore e le famiglie che hanno alle proprie dipendenze una colf o badante. Si ricorda, inoltre, che – per effetto dell’art. 1, co. 164 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) – è entrato a regime la misura, finora limitata al quadriennio 2013- 2016, che esclude la corresponsione del cd. “ticket NASpI” qualora l’interruzione del rapporto di lavoro dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.
Si rammenta, altresì, che da quest’anno per il calcolo del contributo bisogna prendere a riferimento il massimale NASpI (pari a 1.195 euro); quindi, per ogni anno di anzianità aziendale (fino ad un massimo di 3 anni) bisogna pagare 489,95 euro (1.195 * 41%).
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Ticket licenziamento. Primo appuntamento 2017 (173 kB)
Ticket licenziamento. Primo appuntamento 2017 - InPratica n. 10 - 2017
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