Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollo n. 1328 dell’1 marzo 2017, ha fornito i primi chiarimenti e modalità operative in merito agli obblighi comunicazionali nei confronti delle P.A., qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center in un Paese che non è membro dell’Unione europea. In particolare, è stato precisato che il modulo telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile, sui siti www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it, agli utenti registrati al portale Cliclavoro a partire dal 28 marzo prossimo. Fino a tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'allegato alla nota operativa in commento (in formato excel) e inviarlo alla casella di posta deloc_callcenter@lavoro.gov.it.
La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
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Delocalizzazione call center. Modalità comunicazione (160 kB)
Delocalizzazione call center. Modalità comunicazione - Lavoro e Previdenza n. 51 - 2017
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