7 aprile 2017

Unioni civili. Riflessi previdenziali per artigiani e commercianti

Lavoro e Previdenza n. 69 - 2017

L’INPS, con la Circolare n. 66 del 31 marzo 2017, ha evidenziato i risvolti in materia di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, alla luce della regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, ai sensi del Legge 20 maggio 2016, n. 76. In particolare, è stato specificato che il componente dell’unione civile, inquadrato come familiare coadiuvante nell’attività d’impresa dell’artigiano o commerciante, deve necessariamente iscriversi all’assicurazione previdenziale. Analoga situazione si ha per i coadiutori i quali sono obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. Pertanto, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema “ComUnica”, introdotto dalla Legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.
Stessa cosa non può dirsi, invece, nei casi delle “convivenze di fatto” poiché, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Quindi, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, non fa insorgere l’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
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