15 settembre 2018

CN: parere negativo alla richiesta di scioglimento e commissariamento di altri ordini

Autore: Ester Annetta
Alla vicenda dell’ODCEC di Roma che, negli ultimi giorni, ha occupato i notiziari di categoria, dopo che il CNDCEC, nella seduta in Camera di Consiglio dello scorso 11 settembre, ha dichiarato l’ineleggibilità del Presidente Mario Civetta, si aggiunge ora un importante nuovo passaggio per le sorti di quegli altri Ordini territoriali interessati da una condizione analoga a quella dell’ordine capitolino.

Come si ricorderà, la questione del c.d. “doppio mandato” coinvolge ben altri 53 Ordini, sebbene – a differenza di quanto accaduto a Roma – nessuno dei loro iscritti ha, a riguardo, sollevato alcuna contestazione altrettanto tempestiva al Consiglio Nazionale.

Difatti, soltanto lo scorso agosto alcuni iscritti dei soli Ordini di Crotone, Parma e Verona hanno presentato un esposto con il quale – a seguito della decisione assunta dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 12461 e n. 12462 del 21 maggio scorso (con cui, come noto, è stato chiarito che l’ineleggibilità a seguito di doppio mandato trova applicazione qualora uno stesso soggetto presenti ulteriore candidatura sia per la medesima carica già ricoperta per due mandati consecutivi che nel caso in cui, avendo ricoperto cariche diverse per due mandati consecutivi, presenti nuova candidatura per una delle due) – hanno evidenziato il sussistere di analoga situazione dell’Ordine di Roma anche nei loro Ordini d’appartenenza, sostenendo, di conseguenza, che pur non essendo stati presentati reclami avverso le elezioni dei rispettivi Presidenti, l’ineleggibilità degli stessi sarebbe “rilevabile d’ufficio ed attualmente non sanabile”, ed hanno pertanto richiesto lo scioglimento dei relativi Consigli ed il loro commissariamento.

E’ principalmente sulla tardività di tale intervento che il CNDCEC ritiene che si giochi la partita per escludere, invece, che la conclusione prospettata dagli iscritti dei citati tre Ordini possa ritenersi degna di accoglimento.

Tanto si evince dal parere espresso ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 139/2005 (che, al comma 3, prevede che, sussistendone i motivi, “lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.”) che, nella giornata del 13 settembre scorso, il Consiglio Nazionale ha inviato al Ministero della Giustizia in riscontro alle note con cui quest’ultimo ne aveva fatto richiesta a seguito dei tre menzionati esposti.

Nel detto parere si richiamano, infatti, le note ministeriali del 28 agosto e del 13 settembre - aventi ad oggetto “Istanza di decadenza Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Crotone”, “istanza di annullamento elezioni 2017-2010 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona” ed “esposto sulle elezioni 2017-2020 di n. 54 Consigli dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili” – con le quali il Ministero ha chiesto al Consiglio Nazionale di esprimersi in relazione ai predetti esposti, con cui è stato chiesto espressamente (al CN ed al Ministero) di commissariare i citati Ordini, nonché (al Ministero) di procedere al riconteggio dei voti delle elezioni nazionali, escludendo quelli dei 54 consigli territoriali illegittimi, disponendo conseguentemente il commissariamento del Consiglio Nazionale ove da tale nuovo conteggio esso dovesse risultare soccombente.

Il Consiglio Nazionale ha, dunque, replicato, evidenziando che il solo strumento, previsto dall’ordinamento, tramite cui gli iscritti possono contestare la procedura elettorale, i requisiti di ammissibilità e l’esito delle elezioni di un Ordine territoriale è il “reclamo contro i risultati delle elezioni” che, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 139/2005, ciascun iscritto nell'Albo può proporre al Consiglio nazionale “entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione”.

In base alla lettera di detta norma, dunque, poiché i risultati delle elezioni degli Ordini di Crotone, Parma e Verona e l’ineleggibilità dei loro Presidenti non sono stati contestati con le indicate modalità e tempistica, secondo il Consiglio Nazionale, ad oggi, “non sono più contestabili”. Di conseguenza – si legge ancora nel parere – quant’anche si volessero configurare i predetti esposti come “reclami”, ai sensi del citato art. 22, essi sarebbero comunque intempestivi poiché proposti oltre il termine perentorio indicato dallo stesso articolo.

Ulteriormente motivando il proprio parere, il Consiglio Nazionale ha pure aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto nei citati esposti, né le ordinanze della Cassazione sopra richiamate né la propria decisione dell’11 settembre u.s. possono avere effetti sugli Ordini di Crotone, Parma e Verona, in quanto pronunciati unicamente con riferimento al reclamo presentato da alcuni iscritti dell’Ordine di Roma e, pertanto, fanno stato solo tra le parti del relativo giudizio, con esclusione di qualsiasi automatismo nei confronti di terzi e, dunque, di altri Ordini.

Alla luce di tali rilievi, il Consiglio Nazionale si è dunque espresso negativamente circa la richiesta di commissariamento dei succitati Ordini. La decisione finale spetterà, in ogni caso, soltanto al Ministero.
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