In materia di istanze di rimborso art.38 del D.P.R. 602/73, il termine dal quale fa ricorrere il termine dei 48 mesi è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dei singoli versamenti in acconto qualora il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva “dell’an e del quantum” dell’obbligazione fiscale. In pratica l’orientamento da seguire è quello indicato a livello giurisprudenziale ossia, secondo i Giudici di legittimità, l'unico criterio che consente di individuare il momento da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso ex articolo 38, DPR 602/1973, è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.
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Istanze di rimborso. La decorrenza dei 48 mesi (320 kB)
Istanze di rimborso. La decorrenza dei 48 mesi - Fiscal News n. 256 - 2018
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