28 dicembre 2018
28 dicembre 2018

Ore 17.03 - Requisito di inerenza dei costi sostenuti per la quotazione

I costi legati all’ammissione alla quotazione possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l’operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale.

Depongono, in tal senso, le recenti previsioni normative di cui all’articolo 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, attraverso le quali è stata introdotta un’agevolazione in favore delle PMI per le attività propedeutiche ai processi di quotazione nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione Europea. Si ricorda che l’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta commisurato ai costi sostenuti dalle predette imprese in sede di quotazione.

Si evidenzia che l’incentivo fiscale introdotto con la Legge di bilancio 2018, seppur riguardante le sole PMI, presuppone che gli oneri in esame concorrano alla formazione del reddito imponibile delle società. Inoltre, né le disposizioni di legge né quelle della normazione secondaria, nel fissare i requisiti per l’accesso al predetto credito d’imposta, fanno riferimento alle concrete modalità in cui la quotazione si realizza (i.e.: OPS ovvero OPV).

Resta, comunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’articolo 110, comma 7, del TUIR, in relazione alla configurabilità di servizi forniti a beneficio dei propri soci in occasione della quotazione da parte della società quotanda.
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